L'avvocato risponde...
Le società di telecomunicazioni continuano a chiedere il pagamento per il recesso? Magari lo chamano indennità? Rimborso spese?
RICORDA: la richiesta di pagamento è illegittima e vessatoria alla stregua dei seguenti motivi:
vero è che la legge n. 40 del 2007 con l’articolo 1 comma 3 ha introdotto specifiche tutele in caso di recesso per coloro che stipulano contratti per adesione con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche: si tratta della facoltà dell’utente di recedere "senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore" nonchè senza un obbligo di preavviso a trenta giorni. In particolare la legge che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 7⁄2007 all’art. 1 comma 1 prevede "Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio. omissis che "i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e chiarendo che ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto. Infatti in data 28 giugno 2007 in applicazione della citata legge la Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità ha pubblicato una guida esplicativa per l’attività di vigilanza da effettuarsi ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge n. 40⁄2007 con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 1 comma 1 e 3 della legge. Nella specie l’Autorità precisava che dalla semplice lettura dei contratti per adesione, l’utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze di telecomunicazioni, così da avere piena ed effettiva consapevolezza della tutela normativa riconosciutagli. L’esercizio di tali facoltà resta senza vincoli temporali quindi può essere esercitato in ogni momento. L’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è dunque vincolante solo per l’operatore. Dalla semplice lettura del contratto, l’utente deve poter conoscere anche il lasso temporale che intercorre tra l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza di telecomunicazioni ed il compimento da parte dell’operatore di tutti gli adempimenti obbligatori per la compiuta lavorazione delle relative richieste, così da poter valutare sotto ogni profilo l’opportunità di esercitarle. Inoltre devono essere debitamente contemplati nei contratti la facoltà di recedere o di trasferire le utenze telecomunicazioni senza spese non giustificate da costi degli operatori. Invero dalla semplice lettura del contratto l’utente deve poter conoscere anche l’eventuale spese richieste per l’ esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento, così da essere agevolato nell’esercizio di tali facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l’utente non deve versare alcuna "penale" comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze, poichè gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli giustificati da "costi" degli operatori. Per essere in linea con l’intenzione della Legge n. 40⁄2007 il concetto di pertinenza del costo, dovrà essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalità⁄strumentalità dei costi⁄ricavi. La condotta della società telefonica può integrare e far sorgere in capo al cliente usufruitore del servizio se vi si ravvisano gli estremi un diritto al risarcimento anche nella sfera del danno non patrimoniale; quest’ultimo è oramai ampiamente riconosciuto in giurisprudenza, ove si prevede l’obbligo di risarcire non solo il pregiudizio patrimoniale patito dagli utenti, ma anche il cd danno esistenziale consistito ad es. nei disagi affrontati sia per sollecitare la controparte all’adempimento, sia per provvedervi diversamente (GdP Roma sentenza 11 luglio 2003), o comunque nell’aver subito una frustrazione o uno stress legati alla posizione dominante dell’azienda telefonica.
Avv. Daniele Rossi